DISEGNO DI LEGGE
Atti parlamentari Assemblea regionale siciliana
XVI Legislatura Documenti:disegni di legge e relazioni Anno 2014 (n. )
ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA
DISEGNO DI LEGGE
presentato dai deputati: Zito, Cappello, Mangiacavallo, Ferreri, Palmeri, Ciaccio, Ciancio, Foti, La Rocca, Cancelleri, Siragusa, Trizzino, Tancredi, Zafarana
il 08/07/2014
Modalità di esercizio delle medicine complementari da parte dei medici e odontoiatri , dei medici veterinari e dei farmacisti .
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RELAZIONE DEI DEPUTATI PROPONENTI
Onorevoli Colleghi,
con il presente DDL si vuol colmare una lacuna normativa che pone la Regione Sicilia in ritardo rispetto alle altre regioni italiane.
In particolare, al fine di migliorare la risposta del sistema sanitario regionale nonché al contempo ottenere anche un risparmio economico è necessario disciplinare in modo organico la branca delle medicine complementari (MC) o non convenzionali (MnC) definite, in assenza di una dizione comune, anche medicine integrative/integrate (MI) o semplicemente Complementary and Alternative Medicine .
Recentemente, alcune di esse come l’agopuntura, l’omeopatia, la fitoterapia, medicina manuale o chiropratica hanno dimostrato, grazie allo sviluppo della ricerca in questo settore, l’efficacia delle loro tecniche oltre al risparmio economico che deriva dal loro utilizzo, tanto che la diffusione del loro insegnamento in master e corsi universitari e post universitari fa sì che la medicina debba essere considerata unica nei suoi diversi approcci.
In Italia ed in Europa tale fenomeno in continua espansione è oramai consolidato e recenti studi riferiscono di percentuali di utilizzo di agopuntura, omeopatia e fitoterapia attesa intorno al 20%. Ciononostante, queste medicine non sono normate a livello centrale e manca una regolamentazione uniforme anche in materia di formazione. Finora le attività formative sono state condotte essenzialmente da enti, istituti e scuole private, pertanto, i medici che hanno seguito tali corsi di medicina complementare, dispongono quasi sempre di semplici “attestati di frequenza”.
Sulla base delle modifiche al titolo V della Costituzione, le Regioni italiane hanno anch’esse avviato molteplici azioni nel settore delle MC per garantire efficacia, qualità e sicurezza a operatori e cittadini/utenti.
Col presente DDL si vuol garantire la libertà di scelta terapeutica per i cittadini e di cura per gli operatori sanitari, equità nell’accesso alle terapie, appropriatezza delle cure che devono basarsi su prove di evidenza scientifica, innovazione, qualità e sicurezza delle prestazioni.
E’ provato che tantissime malattie a cominciare da quelle genetiche, endocrinometaboliche dell'età evolutiva e non e neurologiche rare, diverse patologie mentali e neurodegenerative, le malattie, le cromosomopatie, l’autismo, i tumori, hanno un denominatore comune che indipendentemente dalla loro eziologia, direttamente o indirettamente le accomuna: lo stress ossidativo ovvero una condizione fisio-patologica dovuta all’alterazione dello stato redox, che si genera nell’organismo quando è presente un forte aumento delle specie radicaliche tossiche, non correttamente “bilanciato” dai sistemi antiossidanti cellulari, enzimatici e non, o quando vi è una ridotta attività-espressione–funzionalità dei sistemi antiossidanti stessi, derivante da cause genetiche, metaboliche, ambientali, farmacologiche e/o alimentari.
Le specie radicaliche, dell’ossigeno (ROS) e dell’azoto (RNS), sono prodotte negli esseri viventi giornalmente e non solo per "errore" o come sostanze "indesiderate", ma anche come molecole con funzioni essenziali di trasferimento di messaggi chimici. Questa doppia anima di modulatori dei segnali cellulari e di agenti citotossici, viene oggi considerata una costante dell'attività biologica delle specie radicaliche. Negli ultimi 10 anni i radicali liberi hanno acquistato grande rilevanza in medicina e da più parti comincia a venire fuori la necessità di monitorare lo stato ossidativo, a diversi livelli ed in diverse condizioni, per intervenire in modo individualizzato e mirato nella regolazione dello stesso. Nell’equilibrio/dis-equilibrio redox un ruolo chiave viene anche esercitato da altre numerose proteine, in qualche modo regolate nella loro espressione o funzione dalle stesse specie radicaliche. Tra queste proteine quelle più strettamente stress-correlate, sono gli enzimi costitutivi ed induttivi per la sintesi di monossido di azoto (iNOS ed eNOS) e le proteine della grande famiglia delle heat shock protein o proteine da stress (HSPs, in particolare le HSP70 e le HSP32 dette anche emossigenasi 1 o HO-1 ), la pletora di proteine correlate con lo stato di infiammazione e la nuova grande famiglia delle Sirtuine o proteine "allunga vita".
Lo studio dell’espressione di queste ed altre proteine, in associazione alla valutazione dello stato redox, è utile al fine di individuare pathways tipici di determinate condizioni individuali, patologiche non, per individuare biomarcatori utilizzabili ai fini diagnostici, prognostici e terapeutici.
Le terapie complementari sono mirate a ristabilire soltanto gli equilibri biochimici per poi attuare gli interventi curativi . Per esempio nel caso di tumori se viene eliminata la massa tumorale e non la causa che l’ha generata, la recidiva si ripresenterà facilmente con il ritorno della patologia se l’individuo continua a vivere in condizioni di stress ossidativo.
Si deduce di conseguenza che regolare e controllare lo stress ossidativo a monte o a valle è di primaria importanza per evitare l’insorgere o lo sviluppo della patologia.
Lo stress ossidativo si basa su uno dei principi fondamentali della biochimica che molti dimenticano portando gli organismi alla cachessia.“La variazione d'energia libera, che si accompagna ad un processo d'ossidoriduzione, è proporzionale alla variazione del potenziale d'ossidoriduzione. A sua volta, il potenziale dipende dal rapporto tra la concentrazione della forma ossidata e quella ridotta ox/red. Lo stress ossidativo blocca questa via energetica, e soltanto ripristinando la concentrazione della forma ridotta (con le terapie complementari) possiamo ripristinare il normale rapporto cellulare redox omeostatico e quindi la cachessia” infatti, l’utilizzo di albumine ( ultimo baluardo di difesa nei confronti dello stress ossidativo) negli ospedali raggiunge quote inaudite. La glicolisi come sorgente prevalente o esclusiva d’energia è una via filogeneticamente primitiva, che predomina appunto nell’embrione, nelle fasi iniziali della germinazione dei semi, nei lieviti (fermentazione) e nei tumori maligni. Essa è ridotta d’intensità dalla comparsa d’ATP (derivante dai processi ossidi/riduttivi) ed inoltre rimane a rappresentare una fase preliminare della demolizione glicidica. Il processo glicolitico può verificarsi in condizione aerobie quando il rifornimento di ossigeno è sufficiente a mantenere i necessari livelli di NAD+ o in condizione anaerobie (ipossiche), quando il livello di NAD+ non può essere mantenuto per mezzo del sistema mitocondriale e dipende dall'espediente temporaneo di convertire il piruvato in lattato. La glicolisi anaerobica, ossia, la scissione del glucosio con formazione di acido lattico, è il mezzo con cui l'organismo può sopportare una temporanea ipossia. Questo meccanismo è chiamato debito d'ossigeno. Il mantenimento di determinati livelli di ossigeno e di anidride carbonica è essenziale per un normale metabolismo cellulare. Nel caso in cui l'organismo venga sottoposto ad uno stress la velocità con cui l'ossigeno viene portato alla cellula è insufficiente a sostenere ,al livello richiesto, le reazione cataboliche ossidative che producono ATP.
Dal momento che queste reazioni ossidative sono legate all'ossigeno dal sistema ossidoriduttivo del NAD+-NADH e dai citocromi e, affinché la glicolisi possa procedere, occorre che il NADH + H+ sia convertito a NAD+. Quando l'apporto di ossigeno è insufficiente, viene attivato un meccanismo d'emergenza che si basa sulla trasformazione del piruvato in lattato. Come il tasso ematico del lattato aumenta, il ph diminuisce e si verificano i sintomi previsti di respiro rapido (polipnea) e di spossatezza. È chiaro che, data la bassissima resa energetica della glicolisi, occorrerà consumare grandi quantità di glicoso per sopperire al fabbisogno cellulare.
Ciò conferma come l’organismo cerchi energia attraverso altre vie metaboliche quando l’ATP (Redox) è in deplezione.
Pertanto, utilizzare le terapie complementari serve a ristabilire questo principio della vita. Infatti le terapie complementari riducenti antidegenerative funzionano nel ristabilire il principio fondamentale che regola gli organismi e non nella cura diretta delle patologie.
Esistono numerose pubblicazioni di relazioni scientifiche da parte dell’istituto Superiore di Sanità e di istituti di ricerca internazionali sullo stress ossidativo, anche se in Sicilia, grazie ad alcuni ricercatori, siamo stati i primi a capire l’importanza di questa nuova branca della medicina oggi inserita finalmente come materia di studio:
http://www.iss.it/binary/publ/cont/1123-3117_2005_I_05_40.1165918924.pdf
http://www.prevenzionetumori.it/archivio/archivio_text.php?cat_id=711&pos=
http://www.breastcentre.manchester.ac.uk/Michael_Lisanti/Reverse_warburg_effect
http://www.sciencedaily.com/releases/2011/02/110215102836.htm
http://www.eurekalert.org/pub_releases/2011-02/tju-jrp021011.php
In virtù di questo progetto dunque, si vuol promuovere la formazione di una commissione col compito precipuo di stabilire i criteri di accreditamento di istituti pubblici e privati di formazione delle medicine complementari, nonché di formazione e tenuta di un elenco di docenti in tali materie e dei relativi programmi di studio dei corsi accreditati ed, infine, promuovere un protocollo d’intesa tra gli ordini professionali e la Regione Sicilia.
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DISEGNO DI LEGGE DI INIZIATIVA PARLAMENTARE
Modalità di esercizio delle medicine complementari da parte dei medici e odontoiatri , dei medici veterinari e dei farmacisti .
Art. 01 –
Principi fondamentali.
1. La Regione Sicilia garantisce il principio della libertà di scelta terapeutica del paziente e la libertà di cura del medico in adesione ai principi del codice di deontologia medica, nell'ambito di un rapporto consensuale ed informato tra medico e paziente.
2. La Regione tutela l'esercizio delle medicine complementari all'interno delle norme contenute nella presente legge e nel quadro delle competenze assegnate alle regioni dal titolo V della Costituzione e riconosce il diritto dei cittadini di avvalersi degli indirizzi diagnostici e terapeutici delle discipline di cui all' articolo 2. L'esercizio delle stesse è affidato secondo le competenze loro attribuite dall'ordinamento statale ai medici chirurghi, odontoiatri, medici veterinari e farmacisti.
Art. 02 –
Medicine complementari
1. Le disposizioni normative della presente legge riguardano le seguenti medicine complementari :
a) agopuntura ; b) fitoterapia; c) omeopatia; d ) galenica magistrale.
Art. 03 –
Elenchi dei medici esercenti medicine complementari
1. Gli ordini dei medici chirurghi ed odontoiatri, dei medici veterinari e dei farmacisti istituiscono elenchi di professionisti esercenti le medicine complementari di cui all'articolo 2 della presente legge e rilasciano specifica certificazione circa il possesso dei requisiti di cui al comma 3.
2. Possono iscriversi agli elenchi di cui al presente articolo, i medici chirurghi, gli odontoiatri, i medici veterinari e i farmacisti in possesso dei titoli previsti dal comma 3.
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Gli ordini professionali di concerto con l'Assessorato Salute, sulla base di un protocollo di intesa:
a) definiscono i criteri sufficienti per l’ammissione all’elenco dei medici chirurghi, odontoiatri, dei medici veterinari e dei farmacisti che praticano le medicine complementari di cui all'articolo 2;
b) definiscono le norme transitorie per il riconoscimento dei titoli conseguiti precedentemente e nei tre anni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 04 –
Commissione per la formazione
1. Il Presidente della Regione , entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, istituisce, presso Dipartimento per le Attività sanitarie e Osservatorio Epidemologico la Commissione per la formazione nelle medicine complementari esercitate dai medici chirurghi, odontoiatri , medici veterinari e farmacisti.
2. La commissione di cui al comma 1 opera a titolo gratuito è composta secondo i seguenti criteri:
a) il dirigente generale del Dipartimento per le Attività sanitarie e Osservatorio Epidemologico o un suo delegato, che la presiede;
b) il dirigente responsabile del settore Formazione e comunicazione dell’Assessorato regionale alla Salute.
c) un farmacista esperto di galenica magistrale e un farmacista esperto di omeopatia e fitoterapia, indicati dall'ordine professionale;
d) un rappresentante medico per ogni centro regionale di riferimento per le medicine complementari;
e) due membri medici per ciascuno degli indirizzi medico-scientifici di cui all'articolo 2;
f) un rappresentante farmacologo, esperto in medicina complementare, di ciascuna delle università aventi sede in Sicilia previa intesa con l'università interessata;
g) un medico veterinario esperto in omeopatia animale;
h) sei esperti designati dal Consiglio sanitario regionale, di cui almeno: un medico di medicina generale, un medico esperto in medicina legale, un esperto in farmacologia clinica, un farmacista del dipartimento del farmaco , un pediatra di libera scelta, un odontoiatra.
3. La commissione di cui al comma 1, è nominata con Decreto del Presidente della Regione e dura in carica due anni; la qualifica di segretario della commissione è ricoperta da un funzionario del settore Formazione e comunicazione dell’Assessorato regionale alla Salute; i membri, di cui al comma 2, lettere e), g), e h), sono nominati dal Presidente della Regione in base alla comprovata esperienza nel settore;
4. La commissione di cui al comma 1 presenta alla Giunta regionale un rapporto semestrale sul lavoro svolto, da inviare anche in Commissione Sanità.
Art. 05 –
Compiti della commissione
1. La commissione di cui all' articolo 4 svolge i seguenti compiti:
a) definisce, fatta salva la normativa regionale in materia, i criteri di accreditamento e verifica degli istituti di formazione extra- universitaria, nelle singole discipline di medicine complementari previste dall' articolo 2, fermo restando la validità dei titoli, diplomi, attestati o ad essi equipollenti rilasciati dalle università ai sensi dell' articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127 (Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo);
b) determina le modalità di istituzione e di tenuta dell'elenco aggiornato degli istituti di formazione abilitati a rilasciare attestati riconosciuti ai fini della presente legge e ne cura il relativo monitoraggio;
c) determina le modalità di istituzione e di tenuta dell'elenco siciliano dei docenti nelle medicine complementari di cui all' articolo 2, nonché i criteri necessari per l'iscrizione agli stessi;
d) provvede alla verifica dei criteri su cui definire i programmi di studio dei corsi accreditati, in conformità a quanto previsto dall'articolo 4 dell'Accordo, ai sensi dell'art.4 d.lgs.28 agosto 1997 n. 28, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano concernente i criteri e le modalità per la certificazione di qualità della formazione e dell'eercizio dell'agopuntura, della fitoterapia e dell'omeopatia da parte dei medici chirurghi, degli odontoiatri, dei medici veterinari e dei farmacisti.
e) fornisce indicazioni alla Regione in merito alle forme di collaborazione della Regione con le università siciliane per l'eventuale istituzione di corsi formativi.
Art. 06 –
Formazione
1. Gli istituti pubblici e privati di formazione, singolarmente o in associazione, che operano nel settore delle medicine complementari e che possono attestare, attraverso idonea documentazione, di ottemperare ai criteri indicati nell' articolo 5 , comma 1, lettera a), e che adottano programmi di studio conformi ai criteri definiti ai sensi dell' articolo 5, comma 1, lettera d), possono ottenere, previo parere dell'ordine professionale competente, l'iscrizione all'elenco degli istituti di formazione accreditati dalla Regione, di cui all' articolo 5 , comma 1, lettera b); il venire meno dei requisiti richiesti determina la revoca del riconoscimento.
2.I programmi di studio dei corsi accreditati relativi alla galenica magistrale verranno regolamentati con decreto assessoriale o attraverso l'integrazione dell'Accordo di cui all'articolo 5 lettera d).
Art. 07 –
Disposizioni transitorie
1. .Per i primi tre anni dalla sottoscrizione del protocollo di cui all’articolo 3, comma 3, gli ordini provinciali dei medici chirurghi e degli odontoiatri, dei medici veterinari e dei farmacisti, provvedono all'iscrizione negli elenchi, di cui all'articolo 3, dei medici che risulteranno in possesso di titoli riconosciuti ai sensi dell'articolo 3, comma 3.
Art. 9
Norma finanziaria
1. Per le spese relative all’attuazione della presente legge si provvede con le somme …..
Art. 10
Norma finale
1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
2. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione